Falegnamerie e impianti termici

Le falegnamerie sono attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VVF quando hanno in lavorazione e/o in deposito più di 50 quintali di legname, secondo l’Allegato I (attività 37) del D.Lgs. 151/2011. Il fattore di maggiore pericolo è rappresentato senz’altro dalla presenza di polveri che entro determinati limiti di concentrazione comportano elevati rischi di esplosione.

L’installazione di un impianto termico domestico (≤35kW) di tipo B (con prelievo dell'aria comburente nel locale d’installazione) all’interno delle falegnamerie soggette a prevenzione incendi non è ammesso e l’impianto deve essere eliminato o spostato in luogo più idoneo. È ammessa invece l’installazione di un impianto termico domestico di tipo C (con prelievo dell'aria comburente direttamente dall’esterno). L’installazione di un impianto termico domestico di tipo B (≤35kW) all’interno di una falegnameria non soggetta a prevenzione incendi è ammesso, poiché non regolamentato da alcuna norma specifica. Tuttavia se ne sconsiglia vivamente l’installazione poiché, prelevando aria ricca di polveri all’interno dei locali di lavorazione, il generatore è a rischio di esplosione e conseguente fonte di innesco per potenziali incendi.

Rimane inteso che un impianto di potenzialità superiore a 35kW a gas oppure a gasolio non può mai essere collocato all’interno di una falegnameria, ma deve essere installato all’interno di una apposita Centrale Termica con le caratteristiche previste rispettivamente dal D.M. 12 aprile 1996 o del D.M. 28 aprile 2005.