Emissioni impianti a biomassa

Gli impianti a biomassa di potenza termica nominale superiore a 35kW devono rispettare le emissioni previste dal D.Lgs. 152/2006. In particolare  gli impianti di potenza fino a 150kW  (compreso) possono emettere polveri fino ad un massimo di 200mg/Nmc (milligrammi per normalmetrocubo). Per gli impianti di potenza superiore a 150kW invece tale limite è di 100mg/Nmc. Le prove sono riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti.

Se gli impianti a biomassa hanno potenza uguale o superiore a 1 MW (megawatt) sono soggetti anche all'autorizzazione in via generale da parte del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali secondo il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e s.m. - D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl, la Deliberazione di G.P. del 6 febbraio 2009 n. 199 e la Determinazione del Dirigente del Settore tecnico del 17 febbraio 2009 n. 46. A tal proposito il Servizio ha predisposto un apposito regolamento e la relativa modulistica secondo le direttive dell'art. 272, comma 2, ed art. 281, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.