Rapporto di controllo di eff. energetica - FAQ del MISE

La FAQ del Ministero per lo sviluppo economico pubblicata al seguente link ha chiarito finalmente che il rapporto di controllo di efficienza energetica va compilato in occasione di ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione. Pertanto anche per gli apparecchi a combustibile solido e per gli impianti di potenza inferiore a 10kW (o a 12kW per le pompe di calore) il manutentore deve sempre redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica alla fine della manutenzione. Dal momento che per questi apparecchi non è obbligatoria l'analisi di combustione, non è necessario compilare la parte del rapporto relativa ai risultati della prova fumi (temperatura fumi, CO, CO2, ossigeno, ecc).