Disimpegni C.T. a gas e gasolio

Le caratteristiche di prevenzione incendi dei disimpegni delle centrali termiche alimentate a gas o a gasolio sono regolamentate rispettivamente dal D.M. 12 aprile 1996 e dal D.M. 28 aprile 2005.

Per i disimpegni  i due decreti danno sostanzialmente le medesime prescrizioni:

  1. impianti di portata termica non superiore a 116kW: resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30;
  2. impianti di portata termica superiore a 116kW:
    • superficie netta minima di 2 mq;
    • resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
    • aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5mq realizzate su parete attestata, su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità non superiore a 0,8 (per impianti a gas), oppure nel caso in cui l'aerazione non sia realizzabile come sopra specificato (per impianti a gasolio) è consentito l'utilizzo di un camino o di un condotto in materiale incombustibile sfociante al di sopra della copertura dell'edificio di sezione non inferiore a 0,1 mq.

Pertanto per impianti a gas e a gasolio fino a 116kW (compreso), nei relativi disimpegni, se presenti, non è obbligatorio realizzare aperture di aerazione verso l'esterno. Tuttavia il D.M. 12 aprile 1996 prescrive indipendentemente dalla potenza termica dell'impianto che nel disimpegno deve essere evitata la formazione di sacche di gas. Questo si realizza in via prioritaria predisponendo un'apertura di aerazione del disimpegno stesso comunicante direttamente con l'esterno, ma si possono fare anche altre valutazioni caso per caso. A titolo di esempio per un impianto a metano: se l'apertura di aerazione di minimo 3000cmq presente nella C.T. è a quota superiore rispetto al filo superiore della porta di separazione della C.T. con il disimpegno, l'assenza di sacche di gas nel disimpegno è garantita dall'apertura presente in C.T. senza la necessità di altre aperture di aerazione nel disimpegno.