Trattamento acqua - nuove disposizioni DM 26 giugno 2015

Il DM 26 giugno 2015 ha introdotto importanti novità in merito al trattamento acqua degli impianti termici. Nella tabella allegata è stato fatto un riepilogo di quali siano le nuove imposizioni per gli impianti realizzati a partire dal 01 ottobre 2015. Fino a tale data continua a valere quanto riportato nel DPR59/2009.

Per quanto riguarda il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, il DM 26 giugno 2015 impone:

  • per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza, un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto;
  • un addolcitore per impianti di potenza termica del focolare superiore a 100kW quando la durezza dell'acqua supera i 15°F.

Il decreto fa riferimento per ben due volte alla norma UNi8065 come norma da seguire per il trattamento dell'acqua degli impianti di riscaldamento ed è addirittura più severo della norma stessa che prevedrebbe l'obbligo di addolcire l'acqua di riscaldamento solo in presenza di impianti di potenza non minore di 350kW, oppure per impianti di potenza inferiore a 350kW, ma con durezza dell'acqua superiore a 35°F.

Per quanto riguarda invece il trattamento dell'acqua calda sanitaria, dal momento che il decreto tratta unicamente l'acqua dell'impianto di riscaldamento, l'unico riferimento normativo è la suddetta norma UNi8065 che prevede per l'acqua calda sanitaria, indipendentemente dalla potenza termica dell'impianto, un addolcitore se la durezza è maggiore o uguale a 25°F, o la possibilità di scegliere tra un condizionamento chimico o un addolcitore se la durezza è inferiore a 25°F.

E' chiaro che, considerato anche i notevoli costi di un addolcitore, se, nei casi previsti dal decreto, questo dispositivo deve essere installato per il trattamento iniziale dell'acqua dell'impianto di riscaldamento e per il gruppo di riempimento automatico, conviene utilizzarlo anche per il trattamento dell'acqua calda sanitaria.

Si ricorda infine che le nuove imposizioni sul trattamento dell'acqua riguardano non solo gli impianti  nuovi, ma anche quelli sottoposti a ristrutturazione o a semplice sostituzione del generatore.

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