Accensione impianti di riscaldamento

Il DPR74/2013 regolamenta i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, individuando il periodo di accensione e il numero massimo di ore giornaliere di funzionamento. In particolare l'art. 4 afferma:

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

  1. Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
  2. Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
  3. Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
  4. Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
  5. Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. 4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Il DPR 412/1993 ha suddiviso tutti i comuni del Trentino in 2 zone climatiche: la zona E e la zona F. Si riporta i allegato la lista completa dei Comuni e si ricorda che il territorio del Comune di Trento ricomprende entrambe le zone a seconda che ci si trovi sotto i 431m.s.l.m. (zona E) oppure sopra tale quota (zona F).

Pertanto in situazioni climatiche particolari gli impianti ricadenti in zona E, dove sono previste limitazioni per il periodo di funzionamento, possono rimanere in funzione fuori dal periodo previsto per massimo 7 ore giornaliere. Altre deroghe sulla durata di attivazione giornaliera sono state previste nel medesimo DPR74/2013 a cui si rimanda per approfondimenti.

AllegatoDimensione
gg_comuni_trento.pdf115.3 KB