Installazione caldaie a biomassa - nuovi requisiti

Con la deliberazione del 12 febbraio 2016 n. 162 la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al Regolamento per la certificazione energetica degli edifici (d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.)

Le nuove disposizioni introducono la verifica della prestazione energetica mediante l'edificio di riferimento ed aggiornano i valori limite delle trasmittanze termiche delle superfici disperdenti ed i valori di riferimento dei rendimenti degli impianti asserviti all'edificio. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 13 aprile 2016 (sessantesimo giorno dall'approvazione della deliberazione n. 162/2016).

Per quanto riguarda gli impianti termici è stata introdotta una importantissima novità nel testo coordinato allegato alla delibera (allegato 2). Infatti per le caldaie a biomassa, quale che sia l'intervento complessivo sull'edificio esistente e/o sugli impianti oppure si realizzi una nuova costruzione, è sempre obbligatorio installare generatori corrispondenti alla classe 5 di cui alla norma UNi EN 303-5, la cui ultima revisione risale al 2012. Quindi anche la semplice sostituzione di un generatore esistente con una caldaia a biomassa (indipendentemente dal combustibile e dalla potenza) obbliga l'installazione di una caldaia che rientri nella classe 5 di cui alla suddetta norma.

Per la caldaie di classe 5 la norma prevede un rendimento in percentuale minimo calcolato secondo la seguente formula:

  • 87 + log Qn (dove Qn è la potenza nominale al focolare) per generatori con Qn non maggiore di 100kW;
  • 89 (fisso indipendente dalla Qn) per generatori con Qn maggiore di 100kW.