DM 26 giugno 2015 - Contatore ACS e reintegro riscaldamento

Vale la pena ribadire quanto gia riportato nel blog del 10 agosto 2015 riguardo gli adempimenti sulla contabilizzazione previsti per gli impianti termici dal DM 26 giugno 2015.

Il decreto prevede infatti, per impianti di nuova realizzazione di potenta termica nominale superiore a 35kW realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso (01 ottobre 2015), l'obbligo di installare un contatore volumetrico per il conteggio dell'acqua calda sanitaria (ACS) prodotta dall'impianto termico e di un contatore volumetrico per il reintegro dell'acqua tecnica dell'impianto di riscaldamento.

Facciamo il solito esempio: impianto termico centralizzato in condominio per riscaldamento e produzione di ACS composto da 2 caldaie a metano di 25kW ciascuna. La somma delle potenze dei generatori sarà 50kW e pertanto:

  • l'ingresso nel bollitore dell'ACS dell'acqua proventiente dalla rete dell'acquedotto va munito di contalitri (oltre il contalitri generale del condominio e gli eventuali contalitri dei singoli appartamenti);
  • deve essere predisposto il reintegro (solitamente automatico tramite riduttore di pressione e by-pass) dell'acqua tecnica dell'impianto di riscaldamento munito anch'esso di contalitri.

Sfugge francamente la ragione che ha indotto il legislatore a obbligare il conteggio dei volumi di acqua calda sanitaria prodotti dall'impianto termico. Si potrebbe pensare ad una verifica circa le eventuali perdite dell'impianto di distribuzione, confrontando il dato con la somma dei volumi conteggiati dai contalitri degli appartamenti se presenti, o della verifica del funzionamento dei contalitri degli appartamenti stessi, oppure ad una conversione in energia dei litri di ACS prodotti e a un controllo sulle dispersioni della rete.

Invece torna molto utile il dato del contalitri sul reintegro dell'acqua di riscaldamento, poichè in caso di malfunzionamento del sistema si possono avere perdite sistematiche e senza un conteggio puntuale non potrebbero essere rilevate.

Il decreto specifica anche che i dati di entrambi i contalitri (contatore ACS e contatore di reintegro) devono essere inseriti nel Libretto d'impianto per la climatizzazione. La scheda 14.3 del Libretto è appositamente dedicata alla registrazione annuale per ogni periodo di riscaldamento dei consumi di acqua di reintegro del circuito di riscaldamento dell'impianto, manca invece l'apposita sezione per l'annotazione della produzione di ACS.