Controlli di efficienza energetica (prova dei fumi) - quando eseguirli?

I controlli di efficienza energetica non sono obbligatori per:

  • impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomassa, biogas), come previsto dall'art. 2 comma 2 del DM 10 febbraio 2014
  • impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale inferiori a 10kW; 
  • impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.

Tuttavia è sempre obbligatorio per tutti gli impianti, indipendentemente da combustibile o potenza termica, compilare il Libretto d'impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica alla fine delle operazioni di manutenzione.

Alcuni problemi sull'obbligatorietà di eseguire i controlli potrebbero sorgere in presenza di impianti misti, come ad esempio caldaie abbinate a pompe di calore e stufe. E' stata pertanto creata una tabella esplicativa dove è descritto l'impianto, la relativa potenza termica e se sia obbligatorio o meno eseguire il controllo di efficienza energetica. I limiti degli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, dove per  “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.

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