Impianto di distribuzione carburante

I depositi di gasolio superiori a 1mc, non asserviti agli impianti termici, rientrano nell'attività n. 12 del D.M. 01 agosto 2011 n. 151 (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1mc) e sono soggetti alla prevenzione incendi. Tali depositi di gasolio possono essere collocati all'interno degli edifici, ma non possono essere collocati nei locali dove sono inseriti impianti termici, anche se di potenzialità inferiore a 35kW.

Se il deposito è collegato ad una pompa di distribuzione carburante, allora l'attività a cui fare riferimento è la n. 13 del medesimo decreto (Impianti di distribuzione carburanti liquidi) che in maniera più restrittiva non consente ne al deposito ne alla pompa di trovarsi all'interno dell'edificio, ma unicamente all'esterno di esso (sono concesse deroghe per la collocazione della pompa in casi eccezzionali e motivati come ad esempio gli atti vandalici).

Rimane inteso che nessun tipo di deposito di combustibile di qualsiasi tipologia o di impianto di distribuzione carburante può essere collocato all'interno di locali con pericolo d'incendio come le Autorimesse o le Centrali Termiche.

I depositi di gasolio asserviti agli impianti termici di potenzialità maggiore di 35kW, invece, seguono le regole di prevenzione incendi contenute nel D.M. 28 aprile 2005.