Linee Guida rinnovabili, il punto sui recepimenti regionali
A 10 mesi dall'emanazione del D.M. 10 settembre 2010 sono 15 le Regioni che hanno legiferato per recepire le Linee guida nazionali
--------------------------------------------------------------------------------
Sono trascorsi 10 mesi dall'emanazione delle “Linee guida nazionali per gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili” (D.M. 10 settembre 2010). A che punto siamo con il recepimento da parte delle Regioni di queste Linee Guida Nazionali?
Un quadro della situazione viene tracciato in un capitolo del Rapporto Rinnovabili 2010-2011 elaborato dal Centro studi di Aper-Reef, un documento che fotografa lo stato dell'arte del settore delle rinnovabili in Italia e ne descrive le prospettive e le criticità.
Obiettivo delle Linee guida
Le Linee guida nazionali mirano ad uniformare a livello nazionale le procedure autorizzative e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare le Linee Guida definiscono gli iter autorizzativi che devono seguire le diverse tipologie di impianti e le regole per la corretta progettazione e inserimento nel paesaggio degli impianti da fonti rinnovabili.
Le disposizioni transitorie
Nel dossier di Aper si ricorda che l'articolo 18 delle Linee Guida reca le disposizioni transitorie per i procedimenti autorizzativi in corso e conferma, anzitutto, che le Regioni (ove necessario) debbono adeguare le proprie discipline entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle linee guida medesime (cioè entro il 2 gennaio 2011) anche eventualmente prevedendo una diversa tempistica di presentazione della documentazione che deve essere allegata all’istanza di autorizzazione unica (18.4). Non sembra, peraltro, che decorsi 90 giorni le Regioni perdano il potere di provvedere al relativo adeguamento.
Il medesimo paragrafo avverte che, decorso inutilmente il predetto termine di 90 giorni, le linee guida si applicano ai procedimenti in corso che siano, però, in una fase istruttoria iniziale. In tal caso, il proponente, a pena di improcedibilità, è tenuto a integrare l’istanza con la documentazione prevista dall’articolo 13, entro 90 giorni dal termine per l’adeguamento regionale. Tale termine può essere prorogato per un massimo di 30 giorni, su istanza del proponente e per comprovate necessità tecniche.
Nel caso in cui, infine, le integrazioni da effettuare riguardino opere soggette a valutazione di impatto ambientale, sono fatte salve le procedure (e soprattutto i termini) individuate nella disciplina nazionale (D. Lgs. n. 152/2006) o regionale di riferimento.
La regola della diretta applicazione delle linee guida ai procedimenti in corso soffre di un’eccezione per il caso in cui i procedimenti autorizzatori siano in avanzato stadio istruttorio (18.5). In questo caso (e, più precisamente, se si tratti di progetti completi della soluzione di connessione accettata dal proponente e per i quali siano già stati espressi gli eventuali pareri ambientali prescritti) i procedimenti relativi vengono conclusi ai sensi della previgente normativa. Ciò, evidentemente, allo scopo di non vanificare la complessa attività istruttoria (soprattutto di natura ambientale) già compiuta.
I RECEPIMENTI REGIONALI DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI
Nel Rapporto di Aper si evidenzia che “Ad un primo sommario esame delle discipline attuative delle linee guida nazionali, sin qui adottate, sembra che le Regioni si siano più che altro concentrate sulla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti a fonte rinnovabile, in particolar modo fotovoltaico”.
Abruzzo
Con Deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2011, n. 294, la Regione Abruzzo, ravvisando la necessità di procedere al recepimento del D. Lgs. n. 28/2011, ha dettato disposizioni in tema di procedimenti autorizzativi, estendendo la soglia di applicazione della P.A.S. agli impianti con potenza nominale fino ad 1 MW, escludendo quest’ultimi dall’applicazione dell’autorizzazione generalizzata, ai sensi della D.G.R. del 22 marzo 2010, n. 244.
Per quanto concerne, inoltre, gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, si è disposto, in contrasto con le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 28/2011, di far salvi i titoli autorizzativi acquisiti, con deposito degli atti al Servizio Regionale competente, prima del 19 marzo 2011.
Basilicata
La Regione Basilicata, con D.G.R. n. 2260 del 29 dicembre 2010, ha approvato un Disciplinare che regola le procedure per l’attuazione degli obiettivi del P.I.E.A.R., di cui alla Legge Regionale 1/2010, nonché disciplina il procedimento autorizzatorio per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12, D. Lgs. n. 387/2003 e delle linee guida nazionali. La deliberazione contiene altresì le linee guida tecniche per la progettazione degli impianti, mentre non reca alcuna perimetrazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti.
Calabria
La Regione Calabria con la Legge Regionale del 29 dicembre 2010, n. 34 ha provveduto a recepire nel proprio ordinamento quanto stabilito dall’art. 17 della L. 96/2010 elevando la soglia di applicazione DIA fino ad 1 MW. Con DGR del 29 dicembre 2010, n.871 ha provveduto a dare attuazione alle Linee Guida nazionali, stabilendo la loro diretta vigenza nel territorio calabrese.
All’interno della stessa Deliberazione di Giunta sono stati, altresì, fissati gli oneri istruttori, nella misura dello 0,03% dell’investimento e la cauzione, a garanzia della dismissione degli impianti e rimessa in pristino dei luoghi, stabilita in via generale nella misura massima del 5% del valore complessivo dell’investimento.
Campania
Anche la Regione Campania con Decreto Dirigenziale del 18 febbraio 2011, n. 50 ha provveduto a recepire le Linee Guida nazionali limitatamente alla procedure autorizzatorie. In particolar modo si è disposto la revoca della DGR n. 500/2009 e degli allegati della DGR n. 1642/2009, nonché l’elevazione della soglia DIA fino ad 1 MW per impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici e fino a 5 MW per impianti a biomassa.
Emilia Romagna
Con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 28 del 6 dicembre 2010, la Regione Emilia Romagna si è dotata di una prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti fotovoltaici. La deliberazione, adottata sulla scorta della DGR n. 1713/2001, anticipa eventuali linee guida regionali, che la Regione si riserva di emanare.
L’Allegato I della deliberazione n. 28/2010, che dovrebbe essere stata recepita dalla deliberazione consiliare, individua quattro diverse tipologie di aree: A) aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; B) aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo, C) aree considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici; D) aree da privilegiare nell’installazione di impianti fotovoltaici.
Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17 gennaio 2011, la Regione ha effettuato una completa ricognizione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici. La cartografia disponibile sul sito della Regione è rappresentativa delle leggi, dei piani, degli atti e dei molteplici strumenti di pianificazione presenti nelle diverse realtà territoriali regionali.
Lazio
La Regione Lazio che, con D.G.R. 19 ottobre 2010 ai fini di garantire l’armonizzazione sul territorio regionale delle procedure per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a seguito dell’approvazione del decreto 10 settembre 2010, ha deliberato di revocare la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 avente ad oggetto "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18" ed inoltre, di revocare la D.G.R. 13 gennaio 2010, n. 16 avente ad oggetto: "Modifica D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 concernente: “Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 - Sostituzione Allegato", ed infine di considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 anche per i procedimenti in corso.
Lombardia
La Regione Lombardia sta provvedendo all’adeguamento delle linee guida nazionali con un provvedimento che, con tutta probabilità vedrà la luce entro i primi mesi del 2011.
Marche
La Regione Marche, con Deliberazione dell’Assemblea legislativa del 30 ottobre 2010, n. 13, ha approvato la “Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’art. 12 del D. Lgs 387/2003 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi tecnico generali amministrativi”.
La legge regionale n. 13/2010 contiene anche disposizioni circa gli oneri istruttori a carico dei proponenti le istanze di autorizzazione unica, finalizzati alla copertura delle spese istruttorie e fissati in misura pari allo 0,03% del valore dichiarato dell’opera. Qualora il progetto sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, la misura degli oneri istruttori è ridotta a 0,01%.
Inoltre, la legge fissa la misura delle garanzie da prestare per la dismissione degli impianti e il ripristino delle aree (100 €/kWp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato e 70 €/kWp in tutti gli altri casi) e disciplina gli impatti cumulativi tra progetti al fine della sottoposizione dei progetti a procedure ambientali.
Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 8 marzo 2011, la Regione Marche ha recepito le linee guida nazionali prevedendo, tra l’altro, il coordinamento del procedimento di rilascio della concessione di derivazione d’acqua pubblica con il procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 18.3 delle linee guida.
Molise
La Regione Molise con legge regionale n. 23/2010, ha sancito che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione di impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale così dichiarati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.
Piemonte
Con D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, la Regione Piemonte ha proceduto all’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra. La deliberazione individua come aree inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici le aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, le aree protette, le aree agricole ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo, nonché le aree in dissesto idraulico e idrogeologico.
Inoltre, la delibera individua ambiti territoriali non esclusi ma scarsamente idonei alla installazione di impianti fotovoltaici a terra in ragione della loro rilevanza paesaggistica e ambientale, nonché della presenza di produzioni agricole e agroalimentari di qualità e/o perché gravati da situazioni di pericolosità idrogeologica (si tratta delle c.d. “aree di attenzione”).
In queste aree è necessario “porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra”, ammonisce la deliberazione, per “garantire le finalità di tutela e di salvaguardia nell’ambito del procedimento anche attraverso idonee forme di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti stessi”.
Puglia
La Regione Puglia, con regolamento n. 24 del 30 dicembre 2010 ha proceduto all’adozione di un complessivo atto di adeguamento alle linee guida nazionali il quale comprende una dettagliata individuazione di aree non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2010, n. 3029 la Regione ha provveduto, altresì, a conformare la propria disciplina autorizzatoria con quanto statuito all’interno delle Linee Guida nazionali.
Meritano di essere attenzionate le disposizioni mediante le quali è regolato il sistema fideiussorio collegato alla realizzazione e dismissione degli impianti FER. In tal senso sono state fissate in 50,00 euro le garanzie richieste per ogni kW di potenza rilasciata.
Toscana
La Regione Toscana con D.G.R. n. 8 del 13 dicembre si è dotata di una prima individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra. Con la Legge Regionale n. 11/2011 la Regione è tornata nuovamente sull’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti da fonte fotovoltaica installati a terra, stabilendo che nelle more di approvazione del c.d. burden sharing e dell’integrazione del P.I.E.A.R., il Consiglio Regionale effettua la prima individuazione di tali aree. Ai fini della cumulabilità degli stessi viene altresì stabilito il rispetto di una distanza di duecento metri a eccezione degli impianti di potenza inferiore ai 20 kW.
Umbria
Anche la Regione Umbria sta provvedendo ad un recepimento organico delle Linee Guida nazionali, con disposizioni relative al procedimento autorizzatorio e l’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER. Il provvedimento finale potrebbe essere emanato già nel corso delle prossime settimane.
Valle d'Aosta
La Regione Valle d’Aosta, con D.G.R. n. 9 del 5 gennaio 2010 ha individuato le aree e i siti del territorio regionale non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici ed eolici ed ha provveduto all’adeguamento della disciplina regionale in materia di energia e di ambiente mediante la definizione di criteri per la realizzazione degli stessi impianti.
Provincia Autonoma di Trento
Da segnalare, infine, anche la impugnazione, per conflitto di attribuzione tra enti, promossa dalla Provincia Autonoma di Trento contro il D.M. 10 settembre 2010 di approvazione delle linee guida nazionali. Il decreto, secondo la Provincia, si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa di attuazione dello Statuto provinciale che disciplina il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali.
L’impugnazione, nello specifico riguarderebbe gli articoli 1.2., 17.1. e 17.2., nonché l’Allegato 3, delle Linee guida (riferiti al procedimento per l’individuazione delle aree non idonee), in quanto intervengono negli ambiti di competenza provinciale, in particolare con riferimento alle facoltà di pianificazione territoriale e di programmazione provinciale.
Fonte: Casa & Clima.com
I motivi dell'impugnazione al link:
http://www.cortecostituzionale.it/schedaConflittoEnti.do?_conflitto_anno...
Per scaricare il rapporto APER sulle rinnovabili 2010-2011:
http://www.webaper.it/public/sitoaper/PressRoom/CartellaStampa/2011/RAPP...
- Blog di Federica Resenterra
- Login per inviare commenti
- Send by email