Linee guida nazionali, le norme su aree non idonee non si applicano a Trento
24 Ottobre 2011
Linee guida nazionali, le norme su aree non idonee non si applicano a Trento
Vittoria della Provincia di Trento sulle Linee guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010). Le norme in materia di individuazione delle aree non idonee non si applicano alle Province autonome.
La Corte Costituzionale nella sentenza 21 ottobre 2011, n. 275 ha dato ragione alla Provincia di Trento che aveva impugnato i punti 1.2, 17.1 e l’allegato 3 del Dm 10 settembre 2010, asserendo che tali disposizioni violano la competenza esclusiva della Provincia autonoma in materia di tutela del paesaggio.
Il punto 1.2 delle Linee guida dice che se le Regioni e le Province autonome vogliono porre limiti e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili devono farlo esclusivamente nell’ambito e con le modalità di cui al punto 17.
Il punto 17.1. stabilisce che "le Regioni e le Province autonome possono procedere all’indicazione di aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all’allegato 3".
Prima di esaminare nel dettaglio la posizione della Corte, una premessa di carattere procedurale. La competenza esclusiva delle Province autonome in materia di tutela del paesaggio può essere limitata solo dalla legge statale o da atti amministrativi di mero coordinamento (in quest’ultimo caso sentita la Provincia medesima), non da atti aventi natura di regolamento.
Le Linee guida (Dm 10 settembre 2010), ribadisce la Corte Costituzionale, non sono un semplice atto amministrativo di coordinamento, una sorta di mera attuazione amministrativa del Dlgs 387/2003, ma un vero e proprio regolamento di carattere sostanzialmente normativo che, come tale, non può limitare il potere normativo delle Province autonome nelle materie di loro esclusiva competenza.
L’unico atto che avrebbe potuto limitarla è il Dlgs 387/2003. Ma il decreto legislativo fa espressamente salve (vedi articolo 19) le competenze delle Province autonome ribadendo che esse attuano le disposizioni dello stesso Dlgs 387/2003, in coerenza con i loro statuti e le disposizioni attuative degli stessi.
Le Linee guida nazionali, secondo i Giudici costituzionali, sono andate oltre il “mandato” del Dlgs 387/2003 stabilendo che le Province autonome dettano norme sulle aree non idonee esclusivamente facendo riferimento ai criteri indicati nelle stesse Linee guida.
Poiché l’individuazione delle aree non idonee attiene non tanto alla tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale) o alla produzione di energia (competenza concorrente) quanto alla più specifica tutela del paesaggio (competenza esclusiva delle Province autonome) le parti delle Linee guida sull’inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel paesaggio, sono state annullate dalla Corte Costituzionale laddove si applicano anche alle Province autonome (ovviamente, per specularità, viene inclusa anche la Provincia di Bolzano).
Annullati i punti 1.2 e 17.1 con riferimento alle Province autonome, l’allegato 3 (criteri per individuare le aree non idonee) non detta autonomamente norme per le Province autonome (era solo richiamato dai punti annullati) per cui viene meno la ragione della sua impugnazione. L’Allegato 3 quindi non si applica alle Province autonome.
Sconfitta di Trento invece sul punto 17.2 delle Linee guida. Esso stabilisce che Regioni e Province autonome individuano le aree non idonee tenendo conto degli obiettivi che verranno loro assegnati dal decreto sul “burden sharing”.
Ricorda la Corte Costituzionale che il punto 17.2, che si riferisce anche alle Province autonome, contiene una serie di obiettivi e finalità a carattere generale: conciliare le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell’articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Secondo la i Giudici costituzionali la disposizione “da una parte non pone vincoli puntuali e concreti alla ricorrente, dall’altra ribadisce l’obbligo di tutti gli Enti – comprese le Province autonome – di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento”.
Infatti la Corte ricorda che le competenze primarie delle Province autonome in materia di paesaggio devono essere in ogni caso esercitate sia rispettando gli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia rispettando le future norme del burden sharing che ripartisce tra Regioni e Province autonome la quota di incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Ricordiamo infine che la Provincia di Trento – e la sentenza in pratica le dà ragione sul punto chiudendo la questione “recepimento Linee guida” – ha già attuato le disposizioni della direttiva 2001/77/Ce (prima direttiva rinnovabili) e quindi del Dlgs 387/2003 che ne è la sua attuazione, attraverso l’articolo 1-bis3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (aggiunto dalla legge provinciale 20/2005) che ha regolato le procedure di autorizzazione degli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.
FONTE: Nextville
- Blog di Federica Resenterra
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