Asciugatrice a gas - impianto termico?
Le asciuga-biancheria a gas sono impianti termici?
Secondo la definizione prevista dal D.Lgs. 192/2005 l'asciugatrice a gas non è considerata un impianto termico poichè non opera una climatizzazione invernale o estiva degli ambienti dove viene collocata.
Inoltre il D.M. 12 aprile 1996 afferma che:
Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.
Pertanto anche gli apparecchi lava e asciuga biancheria a gas non concorrono alla determinazione della portata termica complessiva degli impianti. Esemplificando, se in un locale sono inseriti una caldaia a gas di potenzialità nominale al focolare pari a 34kW e un'asciugatrice a gas da 5kW, il locale non si configura come Centrale Termica, soggetto quindi alla prevenzione incendi prevista dal DM 12 aprile 1996, bensi rimane semplice locale caldaia. Si ricorda comunque che ogni apparecchio a gas di potenzialità non superiore a 35kW è soggetto alle disposizioni previste dalla norma UNi7129.
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