Impianti produttivi - comunicazione terzo responsabile?

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti termici.

Esclusivamente per gli impianti termici civili, e non per gli impianti termici destinati alle attività produttive, il Terzo responsabile deve comunicare ad APRIE , ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 74/2013:

  1. della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  2. della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  3. della decadenza della nomina nei casi previsti dall'art. 6 comma 4 del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

Si precisa che non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24-3-1998, Prot. N. 206312), e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto.

Il modulo e le informazioni si trovano sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Controllo impianti termici"