Refrigeratore/pompa di calore in Centrale Termica
Il D.M. 12 aprile 1996 e il D.M. 28 aprile 2005 dettano le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW rispettivamente a gas e a gasolio.
Entrambi i decreti prescrivono che i locali devono essere ad uso esclusivo di tali impianti. Pertanto eventuali altri apparecchi non possono essere installati nel medesimo locale. Per esempio una Centrale Termica con installati al suo interno una caldaia da 40kW e un refrigeratore o una pompa di calore di qualsiasi potenza non è a norma.
Tuttavia è sempre possibile fare riferimento al Comando provinciale Vigili del Fuoco che, una volta valutato il caso specifico, può concedere una deroga che consenta di mantenere in essere l'installazione.
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