Altezze delle Centrali Termiche a gas

Gli impianti di potenza termica complessiva maggiore di 35kW realizzati prima del 19 maggio 1996, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 1996, dovevano essere realizzati seguendo le disposizioni di prevenzione incendi previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 25 novembre 1969.

La Circolare 68/1969 prescriveva altezze del locale Centrale Termica pari ad almeno 2,5mt e distanze tra la parte superiore del generatore e il soffitto del locale almeno pari ad 1,0mt.

L'art. 6 del DM 12 aprile 1996 afferma:

1. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

3. In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi, richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Inoltre il Titolo VII del DM 12 aprile 1996 afferma:

È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l'altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.

Pertanto, fermo restando il principio generale di adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di prevenzione incendi previste dal DM 12 aprile 1996, il decreto consente delle eccezioni. Per quanto riguarda l'altezza delle Centrali:

  • se l'impianto non supera la potenza complessiva di 350kW l'altezza può essere inferiore a 2,5mt purché il generatore sia accessibile per il controllo e la manutenzione;
  • se l'impianto supera i 350kW l'altezza non deve comunque essere inferiore a 2,5mt.

Si ricorda che le altezze dei locali Centrali Termiche previste dal DM 12 aprile 1996 sono le seguenti:

  • per impianto non superiore a 116 kW: 2,0mt;
  • per impianto superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,3mt;
  • per impianto superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,6mt;
  • per impianto superiore a 580 kW: 2,9mt.

Eventuali domande di deroga possono essere richieste al Comando provinciale dei VVF di Trento che trasmette gli atti al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi che si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione  dell'istanza.

 

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