Autorimessa - porte e compartimentazione
Il D.M. 01 febbraio 1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili - definisce autorimessa:
area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
Le comuni autorimesse delle abitazioni civili (autorimesse con capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli) sono locali con pericolo d'incendio e come tali devono sottostare alle disposizioni del suddetto decreto, vale a dire:
- le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione,almeno REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;
- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
Pertanto non sono ammessi fori o aperture (finestre o canalizzazioni) di qualsiasi genere che mettano in comunicazione l'autorimessa con altri locali. Inoltre le porte devono essere metalliche oppure REI e dotate del dispositivo di autochiusura. Non sono ammesse pertanto porte in legno o materiale combustibile.
Infine, nel caso il locale caldaia che ospita un impianto a gas non maggiore di 35kW comunichi direttamente con l'autorimessa, l'apertura va protetta con porta RE120 secondo quanto prescritto dalla norma UNi7129:2008. Se invece l'impianto è superiore a 35kW non è ammessa la comunicazione diretta con l'autorimessa, ma va interposto un disimpegno con le caratteristiche previste dal DM 12 aprile 1996.
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