Contabilizzatori e direttiva MID
La Direttiva 2004/22/CE (c.d. direttiva MID "Measuring Instruments Directive") è stata recepita dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 entrato in vigore il 18 marzo 2007.
Da quella data non è più possibile montare contabilizzatori di calore privi della marchiatura MID prevista dalla Direttiva, salvo quanto previsto all'art. 22 del decreto che recita:
“1. La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016.”
Tutti i contabilizzatori di calore attualmente in commercio sono dotati di marchiatura MID, mentre i ripartitori dei consumi di riscaldamento ne sono sprovvisti, ma rispondono alla norma UNi EN 834. Tale norma non prevede l’obbligo di marchiatura MID per i ripartitori dei consumi di riscaldamento e l’uso di tali dispositivi comporta un grado di approssimazione maggiore rispetto all'uso di contabilizzatori di calore.
C’è una grande differenza tra il contabilizzatore di calore e il ripartitore dei costi di riscaldamento. Il primo, infatti, calcola il calore effettivamente fornito misurando la portata in transito e la differenza di temperatura tra tubazione di mandata e ritorno. Il secondo, invece, è un dispositivo installato direttamente sul corpo scaldante che stima in modo proporzionale il calore emesso all'interno degli appartamenti.
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