Da ACE ad APE: alcuni chiarimenti
Il Mise tiene a ricordare che per non creare un vuoto normativo le norme transitorie mantengono la vigenza e solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, verrà abrogato il DPR 59/2009 (;articolo 13 dl 63/2013).
"Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia".
fonti: Casa&Clima / Rinnovabili.it
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