Cucine economiche - impianti termici?
Nella definizione di impianto termico così come stabilito dal D.lgs. 192/2005 articolo 2 comma I-trieces sono assimilati agli impianti termici gli apparecchi a combustibile solido quali stufe e caminetti, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. In buona sostanza tutte le stufe e i caminetti sono assimilati agli impianti termici poichè le loro potenze, anche presi singolarmente, superano sempre i 5kW.
A tal proposito il 29 luglio u.s. il Comitato Termotecnico Italiano risponde nella sezione dedicata alla FAQ sul suo sito istituzionale alla domanda: Gli apparecchi di cottura alimentati a legna (le cosiddette “cucine economiche”) sono soggette al DPR n. 74/2013?
precisando che:
Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da esse impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico; l'energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza. Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa.
Pertanto, secondo la definizione del CTI, le cucine economiche, qualificandosi come apparecchio di cottura, non sono assimilate agli impianti termici poichè il calore viene utilizzato primariamente per la cottura dei cibi.
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