Canne fumarie e dichiarazione di conformità

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Rientrano nell’ambito d’applicazione del decreto gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

L’art. 7 del D.M. sopra menzionato afferma che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Pertanto, per le costruzioni ultimate dopo l’entrata in vigore del decreto (27 marzo 2008), la realizzazione di un nuovo camino deve essere sempre accompagnata dal rilascio della dichiarazione di conformità che va presentata al Comune competente assieme agli altri incartamenti, al fine di ottenere il Certificato di Abitabilità.

Infine, preme sottolineare che la Delibera della Giunta Provinciale n. 1524 del 20 luglio 2012 – Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell’art. 14 della L.R. 24/1954 – prevede che i camini e i condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, devono essere controllati e puliti ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.