Sanzioni impianti termici - temperamento sanzionatorio

Il giorno 13 Novembre 2015 è stata approvata la D.G.P. n. 2002 recante "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili".

Ratio della delibera è garantire il corretto funzionamento di tutti gli impianti termici presenti nella provincia di Trento, disincentivando comportamenti ed omissioni che possano pregiudicarne la sicurezza. La delibera introduce il temperamento del regime sanzionatorio per 4 tipologie di sanzioni previste dall'art. 13 della L.P. 04 ottobre 2012 n. 20.

Le prime 3 sono in capo al responsabile dell'impianto:

  • mancanza del libretto di impianto per la climatizzazione (già libretto di impianto o libretto di centrale), per la quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro;
  • omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche dell'impianto termico, per la quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro;
  • mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione dell'impianto termico, per il quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

La quarta è in capo al manutentore che ha eseguito la manutenzione sull'impianto:

  • mancata compilazione e mancata sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, per la quale è previsto il pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

Ma cosa vuol dire temperamento sanzionatorio? In sostanza all'atto dell'accertamento dell'illecito amministrativo, vale a dire nel momento in cui APRIE rileva una della 4 anomalie sopra riportate, si da al trasgressore un congruo lasso di tempo per porre rimedio a quanto rilevato. Pertanto la sanzione viene irrogata solamente se, dalla data di accertamento, il tempo concesso per il ravvedimento decorre inutilmente senza che vi sia stato l'adeguamento e la conformazione dell'impianto termico alle norme violate.

Preme sottolineare che la delibera entra in vigore il 16 dicembre 2015 dopo 15 giorni dalla pubblicazione del relativo Decreto del Presidente della Provincia n. 18-32/Leg. di data 24 novembre 2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Si ricorda che le altre sanzioni previste dall'art. 13 della L.P. 04 ottobre 2012 n. 20 non beneficiano del temperamento sanzionatorio e che pertanto verranno irrogate immediatamente all'atto dell'accertamento dell'illecito amministrativo. Fa eccezione la sanzione prevista in capo al responsabile dell'impianto in caso di impossibilità ad effettuare i controlli previsti, per il suo rifiuto o la non disponibilità, poichè la Legge provinciale ha previsto in questo unico caso il procedimento di diffida del soggetto trasgressore.

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