Sull'energia da rinnovabili agroforestali si applica il coefficiente di redditività del 25%, ma solo sopra la franchigia. È la novità del Ddl che converte il Dl 66/2014 approvato definitivamente dalla Camera.
Niente franchigia per il periodo d'imposta successivo; a partire dal 2015 tale reddito sarà determinato con l'aliquota del 25% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni di produzione e cessione di elettricità soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.