Per ulteriori informazioni contattare il settore Controllo Impianti Termici di APRIE: tel 0461 497310 / email: impiantoinforma@provincia.tn.it



Gli impianti di potenza termica complessiva maggiore di 35kW realizzati prima del 19 maggio 1996, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 1996, dovevano essere realizzati seguendo le disposizioni di prevenzione incendi previste dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.68 del 25 novembre 1969.




La norma UNi7129 disciplina il posizionamento a parete dei terminali di scarico o di tiraggio degli apparecchi a gas di potenza non superiore a 35kW. In base alla potenza dell'apparecchio e alla sua tipologia (atmosferico o soffiato) la norma individua le zone di rispetto all'interno delle quali non è possibile posizionare gli scarichi dei terminali. Per esemplificare,  quest'ultimi devono rispettare le distanze da elementi sensibili come: finestre, abbaini, poggioli, angoli dell'edificio, piani di calpestio, fori di aerazione/ventilazione.




La norma UNi7129:2008 è una norma che riguarda la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. In virtù di questa caratteristica rientra nell'ambito di applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1083 che all'art. 1 specifica:




Esistono pompe di calore che sfruttano motori endotermici a gas per azionare il compressore del fluido refrigerante. Tali tipologie di pompe non hanno al loro interno alcun bruciatore e pertanto, anche se di potenza termica superiore a 35kW, non sottostanno agli obblighi di prevenzione incendi previsti dal DM 12 aprile 1996.




Anche in tempi recenti, molti camini o per meglio dire cavedi continuano ad essere realizzati utilizzando il vibrocemento. Tale materiale, di facile reperibilità e poco costoso, non è mai stato omologato per essere utilizzato a diretto contatto con i prodotti della combustione di qualsiasi genere di apparecchio. Molti sistemi camino hanno la camera esterna in vibrocemento, ma al loro interno si trovano appositi condotti refrattari che portano i fumi sul tetto dell'edificio in sicurezza.




Per gli impianti a gas di potenza termica nominale superiore a 35kW, il D.M. 12 aprile 1996 impone che la tubazione di adduzione del gas metano sia colorata in giallo continuo oppure in bande da 20cm a distanza massima di 1m l'una dall'altra. Tuttavia l'imposizione riguarda solamente le tubazioni a vista posizionate all'esterno dei fabbricati e non quelle all'interno degli stessi.




Molte case madri hanno convenzioni con ditte di manutenzione per effettuare la prima accensione dei nuovi impianti termici. Quindi molte ditte termoidrauliche si appoggiano a tali ditte per la compilazione del libretto, il controllo di efficienza energetica (prova fumi) e la compilazione del relativo rapporto.




Per le tubazioni costituenti l'impianto interno di adduzione del gas, la norma UNi7129 parte 1 al punto 4.4.2.9 afferma :

Non è consentito collocare giunzioni filettate e meccaniche all’interno di locali non aerati o non aerabili.

Pertanto nel caso il locale di attraversamento sia privo di aperture (locale cieco) oppure non abbia fori permanenti di aerazione verso l'esterno, l'eventuale tubazione del gas non deve presentare alcun tipo di giunzione, fatta eccezione per quelle saldate o brasate.

Inoltre la norma precisa:




L'art. 2 comma I-trieces) del D.Lgs. 192/2005 afferma:

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Quindi uno scaldacqua che produce esclusivamente acqua calda sanitaria per un appartamento non è mai un impianto termico, indipendentemente dalla sua potenza nominale, e non va inserito nel libretto d'impianto per la climatizzazione di cui al DPR74/2013.

L'art. 1 comma 2 del DM 12 aprile 1996 afferma:




Alla 69° Fiera dell'Agricoltura organizzata da Trento Fiere, la sezione Controllo impianti termici di APRIE avrà uno stand ad essa dedicato presso il Salone A polifunzionale seminterrato di via Briamasco, 2 a Trento.




Con la sentenza n. 862/2015 la Corte di Cassazione ha confermato la nullità della delibera del condomìnio che, in assenza del consenso unanime dei condòmini, ha deciso per la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e la trasformazione in impianti autonomi. Non basta infatti la sola maggioranza qualificata a rendere legittima la delibera.




La FAQ del Ministero per lo sviluppo economico pubblicata al seguente link ha chiarito finalmente che il rapporto di controllo di efficienza energetica va compilato in occasione di ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione.




Domanda: possiedo una caldaia combinata legna-gasolio. Devo fare il controllo di efficienza energetica?




L'art. 2, comma 1, l-tricies) del D.Lgs. 192/2005 recita:




Non è infrequente trovare locali caldaia attigui e separati da semplice tramezzatura ospitanti impianti domestici a gas o a gasolio a servizio di singole unità immobiliari. Se i locali non sono direttamente comunicanti (tramite porta o apertura)e hanno accessi distinti non costituiscono Centrale Termica e non sono soggetti alla regole di prevenzione incendi previste dalle norme.




Il D.M. 12 aprile 1996 e il D.M. 28 aprile 2005 dettano le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW rispettivamente a gas e a gasolio.




L'utilizzo di olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con basso contenuto di zolfo (BTZ) è consentito solamente negli impianti produttivi nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare, come ad esempio gli impianti per la produzione di asfalti. Inoltre l'utilizzo di BTZ era consentito fino al 30 settembre 2014 su tutti gli impianti produttivi e misti che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano già a BTZ.




Grazie alla 'Legge di stabilita' 190/14 è possibile beneficiare anche nel 2015 della Detrazione 50% IRPEF per le cosiddette ristrutturazioni edilizie, fino ad un massimo di 96.000 euro per unita immobiliare, in 10 anni. Secondo l' art. 16-bis, comma 1, del D. P.R. 917/86 e s.m.i. (art. introdotto dal DL 201/11 , poi convertito nella Legge 214/11) la Detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie si applica anche agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.




Gli impianti a biomassa di potenza termica nominale superiore a 35kW devono rispettare le emissioni previste dal D.Lgs. 152/2006. In particolare  gli impianti di potenza fino a 150kW  (compreso) possono emettere polveri fino ad un massimo di 200mg/Nmc (milligrammi per normalmetrocubo).




Sul portale dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico gestito dall'Enea sono riepilogati tutti i lavori incentivati. Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare.




Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato un aggiornamento al 12 febbraio 2015 delle domande più frequenti relative all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.




Già da diversi anni i piani cottura vengono dotati del dispositivo di sorveglianza di fiamma, più comunemente chiamato termocoppia. Si tratta infatti di un dispositivo poco costoso in grado di interrompere l'alimentazione del gas metano al piano cottura in assenza di fiamma, evitando la fuoriuscita accidentale di gas.

L'evacuazione dei vapori di cottura può essere realizzata attraverso 3 dispositivi differenti:

  • cappa naturale o elettrica;
  • elettroventilatore;
  • fori di aerazione e ventilazione posti uno in alto e uno in basso.



Le falegnamerie sono attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VVF quando hanno in lavorazione e/o in deposito più di 50 quintali di legname, secondo l’Allegato I (attività 37) del D.Lgs. 151/2011. Il fattore di maggiore pericolo è rappresentato senz’altro dalla presenza di polveri che entro determinati limiti di concentrazione comportano elevati rischi di esplosione.




Domanda: un generatore termico riscalda una serra agricola per la coltivazione di piante e fiori. L'impianto è un impianto termico civile? Soggiace alle disposizioni del DPR 74/2013?




Domanda: ho un capannone ad uso industriale con uffici annessi. C'è una caldaia che riscalda il capannone e una caldaia che riscalda gli uffici. Devo compilare 2 libretto d'impianto distinti?




Domanda: ho installato una caldaia a condensazione al posto della mia vecchia caldaia atmosferica. Il camino esistente è stato intubato con un condotto in plastica. L'installazione è a norma?

Risposta: è possibile realizzare un sistema intubato, ma si devono rispettare alcune prescirzioni della norma UNi7129 che si evidenziano di seguito:




Il condensato prodotto dalle caldaie a condensazione va sempre scaricato nella rete fognaria, secondo le disposizione della norma UNi11071. Quindi non sono ammessi scarichi a dispersione oppure scarichi nelle acque bianche. Infatti la condensa prodotta da un apparecchio a gas a condensazione ha un grado di acidita medio pH ≅ 4 e gli scarichi reflui domestici hanno un ottima proprietà tampone data la loro elevata basicità. Si consideri che una caldaia da 24 kW, in funzionamento continuo di 8 ore al giorno, a portata termica nominale può produrre fino a 30,7 lt/giorno di condensa.




Domanda: se ho un camino in cemento-amianto devo procedere con la sua sostituzione o posso utilizzarlo ugualmente?




Domanda: se installo un nuovo impianto a gas oppure ristrutturo un impianto esistente sono obbligato ad installare una caldaia a condensazione?

Risposta: no! Non vi è alcun obbligo normativo di installare caldaie a condensazione. Tuttavia la caldaia deve rispettare i rendimenti previsti dall'allegato B del DPR 74/2013.




Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti termici.

Esclusivamente per gli impianti termici civili, e non per gli impianti termici destinati alle attività produttive, il Terzo responsabile deve comunicare ad APRIE , ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 74/2013: